FAQ
- Quali sono le imposte per l’acquisto della prima casa da privato?
Dal 1° gennaio 2014 bisogna rivalutare la rendita catastale moltiplicandola per 115,5 e sul risultato calcolare:
- imposta di registro del 2%
- imposta ipotecaria fissa di 50 euro
- imposta catastale fissa di 50 euro
Rendita Cat. |
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€ 630,08 |
Prima Casa |
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Valore Catastale |
(*115,5) |
€ 72.774,24 |
Imposta di registro |
2% |
€ 1.455,48 |
Imposta Ipotecaria |
fissa |
€ 50,00 |
Imposta Catastale |
fissa |
€ 50,00 |
Totale imposte 'Prima Casa' |
€ 1.555,48 |
Nel caso l’immobile sia registrato al catasto come immobile di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) l’imposta di registro ha un valore del 9% sempre sulla rendita rivalutata.
- Se vendo l’appartamento devo pagare qualche imposta?
Quando si ri-vende un immobile è possibile che ci siano delle imposte da pagare. È bene però chiarire che non è la ri-vendita in sè ad essere tassata, bensì è l'eventuale plusvalenza realizzata.
Se però l’acquisto era stato fatto con le agevolazioni prima casa ai fini della disciplina delle imposte di registro, ipotecarie, catastali ed Iva, per non incorrere nella decadenza dalle agevolazioni "prima casa" e quindi pagare la differenza di imposta tra prima e seconda casa, il cedente deve procedere, entro un anno dalla cessione, al riacquisto di un'altro fabbricato abitativo (che dovrà adibire a sua abitazione principale).
- Cosa è la plusvalenza?
La plusvalenza è la differenza tra il prezzo di acquisto o di costruzione dell'immobile (compreso di spese accessorie) ed il prezzo di ri-vendita. La plusvalenza quindi si realizza nel caso in cui il prezzo di ri-vendita sia maggiore del prezzo di acquisto (compreso di spese accessorie).
Come regola generale è tassata la plusvalenza realizzata dalla ri-vendita di un immobile acquistato o costruito da meno di 5 anni, in quanto il ri-vendere entro 5 anni viene considerato come un'attività speculativa.
Tuttavia esistono dei casi particolari in cui la plusvalenza non viene mai tassata. Questo avviene quando:
- si vende la prima casa in cui si è messa la residenza per almeno la metà del tempo più un giorno;
- l'immobile è stato acquistato o costruito da più di 5 anni;
- si vende un immobile acquisito per successione.
- Cos'è e a cosa serve l'attestato di prestazione energetica (APE) e/o attestato di certificazione Energetica (ACE)?
L'Ape - attestato di prestazione energetica è un documento ufficiale, rilasciato da un tecnico abilitato dalla Regione, e sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile: l'Indice di prestazione energetica (Ipe) e la classe energetica. Ormai, in caso di compravendita o stipulazione di un nuovo contratto di affitto, c'è l'obbligo di indicare negli annunci immobiliari l'Ipe e la classe energetica dell'abitazione che sono contenuti appunto nell'Ape.
A partire dal 2013 è obbligatorio per legge, fornire la certificazione energetica della propria casa per i contratti di di affitto, per i contratti di compravendita e al momento della pubblicazione dell'annuncio di vendita e di affitto.
L’APE ha una validità di 10 anni dalla data della sua emissione.
- E’ necessario che la planimetria catastale sia conforme allo stato di fatto e che i dati catastali siano corretti?
La corretta intestazione catastale dei fabbricati e il loro corretto accatastamento sono necessari in in base all'articolo 19, comma 14, Dl 31 maggio 2010 n. 78, il quale detta tre essenziali prescrizioni:
a) nel rogito occorre che, a pena di nullità, venga fatto un espresso «riferimento alle planimetrie depositate in catasto» (la loro mancanza, pertanto, impedisce il rogito);
b) nell'atto, il venditore (o il datore di ipoteca) deve dichiarare, a pena di nullità, «la conformità allo stato di fatto, dei dati catastali e delle planimetrie»;
c) prima di stipulare l'atto il notaio verifica la conformità tra l'intestazione catastale e le risultanze dei registri immobiliari.
- Cos’è il contratto preliminare?
Il preliminare di vendita,o “compromesso”, è il contratto con il quale il venditore e l’acquirente si obbligano a concludere una compravendita, stabilendone modalità e termini.
Con il contratto preliminare entrambi i contraenti si obbligano a stipulare, entro una certa data ed a date condizioni, il contratto definitivo di compravendita. Nascendo così da tale accordo preliminare degli impegni giuridicamente validi e pienamente vincolanti per le parti (e come tali addirittura eseguibili forzatamente con l'intervento del Giudice).
Con la sottoscrizione del c.d. “compromesso”, contrariamente a quanto molti ritengono, non si verifica alcun trasferimento della proprietà.
Il contratto preliminare, oltre a contenere l’obbligo di stipulare il contratto definitivo, serve alle parti per fissare una serie di elementi di quest’ultimo: la descrizione dell’immobile, l’ammontare del prezzo e le scadenze dei pagamenti, i termini per la consegna, gli accordi inerenti alle spese condominiali, ecc..
- La registrazione del contratto preliminare è obbligatoria?
Il contratto preliminare deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate. A tale adempimento sono tenute le parti e anche l’agente immobiliare incaricato della vendita.
La registrazione va fatta entro 20 gg. dalla firma del preliminare.
L'imposta di registro va versata in misura fissa di € 200,00 e sarà necessario altresì versare un'imposta proporzionale pari al 0,50% dell'importo della caparra confirmatoria e il 3% dell’importo dell’acconto prezzo.
L'imposta di registro proporzionale (quindi quella riguardante le caparre e gli acconti) pagata in sede di registrazione del contratto preliminare si dovrà poi detrarre dall'imposta di registro proporzionale dovuta per la registrazione del contratto definitivo, cioè del rogito notarile.
- In cosa consiste il “Deposito del prezzo della compravendita presso il notaio” in sede di rogito notarile?
Sulla base della L. 27122013 n. 147, in vigore dal 112014 ma applicabile solo dopo l'emanazione delle norme attuative, entro 120 giorni dall'entrata in vigore, gli acquirenti non potranno più pagare direttamente il prezzo di acquisto di immobili alla parte venditrice, ma dovranno versare il dovuto prezzo in un conto corrente dedicato, intestato al Notaio rogante, che svincolerà le somme solo al termine di complessi controlli e verifiche, volti a garantire il buon esito del contratto stipulato, a tutela della parte acquirente.
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